Whistleblowing

Riferimento normativo: D. Lgs. n. 24/2023

 

Il decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha introdotto la nuova disciplina del “whistleblowing” per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

 

 

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
• dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art. 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
• i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
• lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
• lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
• volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
• azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Oggetto della segnalazione sono i comportamenti, gli atti e/o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
• illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni preposte di procedere alle dovute e appropriate verifiche. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed accompagnate da elementi non palesemente infondati.
A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
• generalità del soggetto che effettua la segnalazione, qualora volesse effettuare una “segnalazione aperta”, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda oppure della tipologia di rapporto che intercorre con l’organizzazione (es. clienti, fornitori, consulenti, ecc.);
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
• le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti, quali i mezzi e i metodi utilizzati;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, come per esempio il motivo per il quale è successo il fatto.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, intendendo per misure discriminatorie, a titolo di esempio, il licenziamento, la retrocessione, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili come previsto dall’art. 17, co. 4, del D.Lgs. 24/2023.
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

FRZ Srl affida al RPCT la gestione del canale di segnalazione interna, mediante una piattaforma di segnalazione sicura basata sull’uso di un software che utilizza sistemi crittografici, capaci di garantire la riservatezza dell’identità di chi segnala, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione stessa, garantendo altresì che il trattamento dei dati personali e la documentazione inerente alle segnalazioni siano gestite rispettando le regole e i principi Gdpr.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

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